Organi Collegiali
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali (vademecum).
- Consiglio di classe;
- Collegio dei docenti;
- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- Consiglio di circolo o di istituto;
- Comitato dei genitori;
- Comitato degli studenti.
Consiglio di classe
E’ composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola.
Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: Articolo 3, Legge provinciale n. 20/1995 e successive modifiche
Consiglio di istituto
Il C.I. è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante (di cui uno è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua), tre rappresentanti dei genitori, tre rappresentanti degli alunni, il preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola.
Le elezioni per i consigli di istituto si svolgono ogni triennio.
Il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola e determina criteri e modalità per l’utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell’istituzione scolastica.
Riferimento normativo Articoli 6, 7 e 8, Legge provinciale n. 20/1995 e successive modifiche
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico (Prof.ssa Maria Concetta Capilupi). Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimento normativo: Articolo 4, Legge provinciale n. 20/1995 e successive modifiche