Ai sensi dell’art. 13 della LP 12/2000 – Autonomia delle scuole
il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica è il superiore del personale assegnato all’istituzione scolastica autonoma dalla Provincia e dai Comuni;
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e le migliori condizioni per l’apprendimento nonché la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’attuazione del diritto all’apprendimento degli alunni e delle alunne, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica e per l’esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario;
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In conformità al piano dell’offerta formativa, alle disposizioni vigenti ed ai principi e criteri stabiliti con contrattazione collettiva il dirigente scolastico o la dirigente scolastica attribuisce al personale della scuola le funzioni da svolgere;
In base ai criteri generali deliberati dal consiglio di circolo o di istituto, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica definisce l’orario di servizio della scuola, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro del personale scolastico, in relazione alle esigenze funzionali della scuola e della comunità locale;
Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è responsabile dei risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle loro funzioni;
È competenza del dirigente scolastico o della dirigente scolastica l’autorizzazione all’uso dei locali scolastici per le attività extrascolastiche
Ai sensi dell’ art. 8 LP 20/1995 – Organi collegiali delle istituzioni scolastiche:
Il dirigente scolastico assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari;
Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio d’istituto;
Al dirigente possono essere delegate funzioni del Consiglio d’istituto, tranne l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Può adottare, in caso di urgenza anche senza delega, i provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto, che dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta successiva
Ai sensi del DPP 74/2001 – Regolamento Contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia
Il dirigente scolastico predispone il bilancio di previsione di concerto con il responsabile amministrativo
Il dirigente verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma e dei singoli progetti, al fine di apportare le eventuali necessarie modifiche al programma ed al bilancio
Il dirigente scolastico predispone la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, di concerto con il responsabile amministrativo